È compito dell’amministratore di sostegno vigilare che non vi siano contatti tra la beneficiaria e il marito allorquando impediscano il recupero fisico e psicologico della stessa – Trib. Roma 22/9/2006
Nel caso di specie, la beneficiaria, dopo aver subito un sinistro stradale ed essere rimasta ricoverata per quasi due anni, era stata dimessa ed era rientrata a domicilio.
Prima del sinistro era stato promosso giudizio di separazione personale dal coniuge, rimasto unico affidatario della figlia minore durante il periodo di ricovero della moglie.
Il giudice, attraverso le indicazioni fornite dall’amministratore di sostegno, ha ritenuto di doversi pronunciare anche in merito alla effettiva dannosità che avrebbero procurato alla beneficiaria eventuali incontri con il marito nonché padre della loro figlia, con la preoccupazione di tutelare la relazione tra la figlia e la madre; a tal fine il GT ha ritenuto di affidare all’amministratore di sostegno il compito di agevolare gli incontri tra la Beneficiaria e la figlia, impedendo ogni contatto tra il marito e la beneficiaria stessa onde evitare ripercussioni negative su una sua ripresa fisica e psicologica.