Statuto
ALLEGATO A/ AL REPERTORIO NUMERO 3039/2281 (con integrazioni)
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AsSostegno ODV”
Art.1 – Costituzione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “AsSostegno ODV” – Ente del Terzo settore, con sede legale in Trieste.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’Associazione potrà affiliarsi o partecipare ad altre associazioni di volontariato o di promozione sociale, federazioni, enti, organismi di qualsiasi tipo e natura che perseguano scopi coerenti con le sue finalità istituzionali.
Art. 2 – Scopi statutari ed attività di carattere istituzionale
L’Associazione svolge per attività di carattere generale – prevalentemente a favore di terzi – quanto precisato:
nell’art. 4.1 CTS e pertanto in tal senso e in particolare:
– per promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
e nella lettera a) dell’art. 5 del D,Lgs n. 117/2017 e in tal senso e in particolare:
– promuove e valorizza l’amministrazione di sostegno (di seguito AdS), introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, al fine di proteggere le persone che, a causa di una infermità ovvero menomazione, fisica o psichica, anche parziale o temporanea, ssi trova nell’impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi;
- collabora con l’Ufficio del Giudice Tutelare nelle forme previste da protocolli o convenzioni;
- supporta gli amministratori di sostegno (di seguito AdS) e i famigliari dei soggetti deboli nonché i volontari che operino nel settore;
- svolge attività di sportello;
- in coerenza con gli obiettivi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e con quelli di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno famigliare”, promuove i valori della dignità della persona e della solidarietà, salvaguarda i diritti dei soggetti fragili e ne favorisce l’inclusione, la pertecipazione e il pieno sviluppo anche nei rapporti sociali, anche attraverso la cooperazione con altre istituzioni no profit.
In particolare, l’Associazione può:
- istituire e gestire sportelli – anche sulla base di convenzioni con ente pubblico – rivolti ai cittadini che desiderino essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell’AdS; in particolare e in via esemplificativa, l’associazione offre gratuitamente ascolto, informazioni, assistenza nella redazione di ricorsi e istanze, informazioni, assistenza nella redazione di ricorsi e istanza, di relazioni e rendiconti al Giudice Tutelare;
- collaborare con il Giudice Tutelare e la Cancelleria del Tribunale per la nomina e il supporto quotidiano degli AdS, per il deposito di atti e la comunicazione di provvedimenti;
- elaborare modalità per l’assunzione diretta di incarichi di AdS, ai sensi dell’art. 408 cod. civ.;
- promuove ai sensi dell’art. 5 lettera d) del codice del terzo settore e sostenere l’AdS con corsi di aggiornamento, incontri di verifica e formazione, onde consentirgli di svolgere al meglio i compiti affidati dal Giudie Tutelare;
- supportare l’impegno richiesto agli AdS, ai famigliari, ai Volontari a favore dei beneficiari;
- organizzare e/o coordinare ai sensi dell’art. 5 lettera d) del codice del terzo settore corsi di informazione e formazione per la conoscenza dell’AdS, per l’assunzione e lo svolgimento, consapevole e responsabile, del ruolo dell’AdS, diversificando i contenuti e gli obiettivi in relazione aai destinatari (>cittadini, famigliari, volontari, operatori socio sanitari, professionisti);
- cooperare ai fini dell’iscrizione degli amministratori di sostegno nominati e nominandi negli elenchi tenuti da Enti o istituzioni;
- svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, conformemente ai criteri definiti con appoisto decreto ministeriale, quali, ad esempio attività editoriali, pubblicitarie e di divulgazione di iniziative rivolte a valorizzare i contenuti della legge 219/2017 (consenso informato e DAT), della legge 112/216 (c.d. dopo di noi), a documentare le esperienze in atto, anche in comparazione con altre simili;
- organizzare e/o partecipare a convegni, incontri o seminari di studio, occasioni di confronto con Enti o istituzioni locali e nazionali, Ordini professionali, Università, nell’ottica di migliorare/approfondire la conoscenza dell’AdS, di assicurare un’applicazione coerente con la ratio delle norme e la giurisprudenza vigente, di diffondere buone prassi;
- l) monitorare per quantità e qualità, i procedimenti di AdS nel territorio;
- m) cooperare con Enti, Istituzioni, Ordini Professionali, Aziende Sanitarie, Uffici Giudiziari per il conseguimento degli obiettivi statutari, per la elaborazione di protocolli, per la condivisione di buone prassi;
- n) erogare premi e borse lavoro per i partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione, richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni, richiedere contributi per il raggiungimento dei propri fini statutari;
- o) aderire ad altre Associazioni, partecipare autonomamente o insieme ad altre associazioni o istituzioni a concorsi/bandi per l’assegnazione di contributi e lo svolgimento di servizi coerenti con gli scopi statutari.
Nel proseguimento degli scopi sopra descritti l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontari, tali essendo coloro che per libera scelta svolgono gratuitamente attività personale in favore dell’Associazione al fine di contribuire alla realizzazione dei suoi scopi istitutuzionali.
I Volontari devono essere iscritti in apposito registro e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito, autonomo o subordinato. Le persone che prestano attività di volontariato a favore dell’Associazione devono essere assicurate per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi a norma dell’art. 18 Decreto Legislativo n.117/2017.
L’Associazione, sotto il profilo fiscale, va considerata ente non commerciale.
Il patrimonio dell’associazione, eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali.
E’ espressamente vietata la distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione e di utili:
Art. 3 – Soci
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche maggiorenni che ne condividono
scopi e attività, o minori, che svolgeranno le varie attività statutarie sotto il coordinamento e la rappresentanza di un associato adulto.
Il numero dei soci è illimitato.
Gli associati si dividono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo; sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi a farne parte con delibera del Consiglio; sono soci onorari coloro che hanno prestato un contributo ritenuto dal Consiglio Direttivo particolramente significativo allo sviluppo dell’Associazione.
L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver esaminato la domanda scritta e il curriculum vitae del richiedente, cui la delibera di ammissione va comunicata.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci hanno tutti uguali diritti e doveri all’interno dell’associazione, senza alcuna distinzione.
L’adesione all’associazione conferisce all’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione.
Tutti i soci sono eleggibili alle cariche statutarie.
I soci hanno diritto:
- di ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale;
- di essere informati circa le attività dell’associazione e di parteciparvi;
- di prendere visione, previa richiesta scritta, del bilancio e dei verbali di assemblea nonché, ai sensi dell’art. 15.3 CTS, dei libri sociali
I soci devono corrispondere la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dall’Assemblea. Sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti deve essere informato ai principi del rispetto, della correttezza e della buona fede.
I soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota dell’Associazione, hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di votare; possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci con diritto di voto.
In nessun caso un socio può ricevere più di tre deleghe.
La qualità di socio viene meno per causa di morte, per recesso, per il mancato versamento della quota associativa annuale, dopo specifico invito scritto da pare del Presidente, o per esclusione.
Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione scritta al presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso, che ha effetto immediato, non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota versata.
L’esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ove ne sussistano i presupposti, secondo il presente Statuto.
L’esclusione può aver luogo per violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, a causa di condotte ritenute contrastanti con gli scopi istituzionali dell’Associazione, per protratta mancata partecipazione all’attività dell’associazione, per protatto mancato pagamento della quota associativa.
La proposta di esclusione èinviata con comunicazione scritta al domicilio indicato dal socio all’atto di iscrizione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo chiamato a deliberarla, sentito se lo richiede il socio interessato, che può inviare giustificazioni scritte.
La delibera di esclusione e la delibera del mancato accoglimento di una domanda di adesione, devono essere motivate.
Colui che è stato escluso o non accolto può entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa delibera chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o altro organo eletto dalla medesima, che non sia quello che ha deliberato l’esclusione e la non adesione, detto organo delibererà sulle domande non accolte o di esclusione, son non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Art. 4 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Vicepresidente
e. il Tesoriere
f. il Segretario
g. l’Organo di controllo, anche monocratico, se nominato e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017; - il Comitato Scientifico.
Gli organi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del
loro mandato, e i componenti sono rieleggibili.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvi i rimborsi
previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate
dal Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente; nell’assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio
Direttivo eletto dai presenti.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche
fuori dalla sede sociale, purchè nell’ambito della provincia di Trieste, ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un
decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dall’Organo di controllo.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta
mediante avviso da affiggersi all’Albo della Associazione presso la sede sociale e
da comunicarsi al domicilio dei soci a mezzo lettera o tramite altri mezzi
divulgativi ritenuti appropriati dal Consiglio Direttivo (telefono, mail,
stampa), almeno sette giorni prima della data fissata per la prima
convocazione. L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare,
l’indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell’ora della prima e
seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un’ora dopo la prima
convocazione.
L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima
convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la
maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o
rappresentati.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera
qualunque sia l’oggetto da trattare con il voto favorevole della metà più uno dei
soci aventi diritto al voto.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in prima
quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo; in seduta straordinaria,
ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta
motivata di almeno un decimo dei soci.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; l’espressione del voto po’ aver luogo per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa al voto.
Possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l’elezione degli organi sociali.
E’ compito dell’Assemblea ordinaria:
- nominare o revocare i membri del Consiglio Direttivo e determinarne il numero dei componenti;
- nominare l’Organo di Controllo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 30 D. Lgs. 117/2017;
- nominare e revocare un Revisore dei Conti nelle ipotesi di cui all’art. 31 D. Lgs. 117/2017;
- approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approvare i regolamenti interni;
- approvare il rendiconto economico annuale consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- determinare, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio Direttivo, la quota associativa di iscrizione e la quota annuale per i soci fondatori e ordinari.
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, o sulle questioni devolute per legge all’assemblea sociale e non devolute dal presente statuto ad altri organi sociali nonché sulle questioni ad essa affidate inderogabilmente per legge anche se qui non specificate.
- nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente e i membri del Comitato Scientifico, stabilendo il numero dei componenti.
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla costituzione di sedi secondarie e nuovi uffici.
- L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e’ reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato e’ tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli; delibera altresì in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso da quello di Trieste.
- Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo
di nove membri eletti esclusivamente tra gli associati dall’Assemblea, che ne determina il numero.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e permane fino alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo
esercizio del loro mandato; i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno,
nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei
suoi componenti.
La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi membri; delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario,
sottoscritti dallo stesso nonché da chi ha presieduto la riunione, vengono
conservati agli atti.
I compiti del Consiglio Direttivo:
– provvede alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e del Segretario;
– elabora il programma delle attività dell’associazione da sottoporre al parere e all’approvazione dell’assemblea dei Soci;
– amministra il fondo sociale;
– cura il proseguimento degli scopi statutari e salvaguarda l’interesse dei soci e dell’associazione nei confronti di terzi;
.- opera quale garante dell’Associazione nonché responsabile del rispetto dello Statuto;
- provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
- cura, tramite il Segretario, l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci;
- verifica il regolare versamento da parte dei Soci della quota associativa;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all’assemblea dei soci, insieme a una relazione dell’attività svolta;
- elabora i criteri di determinazione della quota di iscrizione e delle quote annuali di partecipazione all’associazione da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- propone la nomina del Presidente e dei membri del Comitato Scientifico;
- stabilisce i criteri di riconoscimento delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione;
- delibera sull’ammissione o esclusione dei soci ordinari;
- delibera sull’ammissione dei soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie;
- provvede all’accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera sul trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Trieste;
- delibera in merio al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- approva e mette in atto i progetti elaborati dal Comitato Scientifico ovvero delega il Comitato e/o singoli membri a realizzarli;
- provvede al mantenimento dei contatti con istituzioni amministrative e sociosanitarie;
- formula le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, allo Stato
Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità
dell’Associazione;
– propone all’Assemblea dei Soci le modifiche da apportare allo Statuto; - propone di costituire sede secondarie, filiali, uffici, unità locali in tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di
compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.
Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa
luogo alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, se disponibile.
Il consigliere cessato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui
ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sua sostituzione. La durata del nuovo consigliere permane sino all’esaurimento naturale del mandato degli
altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri,
l’intero Consiglio si considera decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.
- Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
E’ eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra i propri componenti. E’ rieleggibile.
Si impegna per la realizzazione del programma e intraprende ogni iniziativa utile e necessaria a detto fine, informandone i membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica dell’attività svolta.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, dirige l’ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e del Regolamento, sottoscrive il verbale dell’Assemblea, e ne cura la custodia presso la sede dell’Associazione. e ne cura
l’ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e del
Regolamento, sottoscrive il verbale dell’Assemblea, cura la custodia dello stesso
presso i locali dell’Associazione.
- Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia assente o
impedito a espletare le sue funzioni. Nell’adempimento dell’incarico svolge tutti i
compiti propri del Presidente, inclusa la rappresentanza dell’Associazione all’esterno.
- Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione; cura la redazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Opera con banche ed uffici postali, svolgendo le operazioni previste dai relativi rapporti di conto corrente e di deposito
- Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo;
redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
La carica di Tesoriere e Segretario è cumulabile.
- L’organo di controllo – Il Revisore Legale dei conti
E’ composto da tre membri oppure monocratico a seconda delle deliberazioni dell’assemblea all’atto della nomina, che è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs.n. 117/2017. Esso svolge le funzioni previste dal D. Lgs. 117/2017; se ricorrono le condizioni di cui all’art. 31 D. Lgs. 17/2017, l’assemblea provvede a nominare un revisore legale dei conti con le funzioni e i requisiti previsti dalla legge.
L’Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato; può essere riconfermato per il triennio successivo.
- Il Comitato Scientifico
L’Assemblea ordinaria provvede a nominare i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente.
Il Presidente dell’associazione è membro di diritto del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è composto da soci e non soci; rimane in carica per tre
anni con scadenza alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
bilancio consuntivo del terzo esercizio. I suoi membri possono essere confermati anche per i trienni successivi.
Il Comitato Scientifico elabora le iniziative formative, coerenti con gli scopi dell’associazione, e le sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione; cura la gestione del sito dell’associazione www.assostegno.it; esprime i pareri sulle questioni giuridiche concernenti l’interpretazione delle norme sull’amministrazione di sostegno e sui temi rientranti negli scopi dell’associazione.
Art. 5 – Patrimonio dell’Associazione
Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è composto:
– dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali versate dai Soci;
– dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti, Privati o dai soci fondatori ed ordinari;
– dai contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti o istituzioni pubbliche o private che perseguono progetti coerenti con i fini dell’associazione;
– dai contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
– dai proventi derivati da iniziative promozionali, anche occasionali, finalizzate a sostenere la struttura e gli scopi dell’associazione;
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
– da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi analoghi scopi.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare eventuali utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2010.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.
Art. 6 – Adesione all’Associazione
L’adesione all’Associazione comporta il versamento della quota d’iscrizione e di
una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o
lasciti.
I versamenti così effettuati non sono ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e
quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, e in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo, il Socio può chiedere la restituzione di quanto versato all’associazione a qualunque titolo; i diritti del socio non sono trasmissibili a terzi né per atto tra vivi né mortis causa.
Art. 7 – Regolamenti interni
Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti regolamenti
interni a cura del Consiglio Direttivo, sottoposti all’approvazione dell’assemblea generale dei Soci.
Art. 8 – Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione; procede alla nomina di un
liquidatore, scelto fra i soci, e ne determina i poteri.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione deve devolvere il suo patrimonio ad associazioni o enti con finalità analoghe, o destinarlo ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9 – norme di rinvio
Per quanto non compreso nello Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice terzo settore) e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Trieste
(LS) F.to dott. FURIO GELLETTI – Notaio