L’Amministratore di Sostegno
L’amministratore di sostegno è una figura prevista dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. che ha modificato il titolo XII del codice civile inserendo l’amministrazione di sostegno tra le “Misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare per rappresentare, assistere o sostituire colui che, per infermità fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trovi nella impossibilità di provvedere da solo ai propri interessi.
L’ambito dei suoi poteri è stabilito con decreto del Giudice Tutelare.
La scelta
Chiunque può essere nominato amministratore di sostegno, salvi i casi di incapacità o dispensa previsti dall’art. 350 c.c. e dagli art. 351 e 352 c.c. richiamati dall’art. 411 c.c.
Il Giudice Tutelare sceglie l’amministratore di sostegno avendo esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.
Non sono richiesti titoli di studio o professionali; può essere utile seguire uno dei corsi di formazione promossi da enti pubblici o da associazioni per l’iscrizione agli elenchi degli amministratori di sostegno.
Tuttavia, se l’amministrazione di sostegno comporta la gestione di patrimoni o di situazioni di particolare complessità, il Giudice Tutelare potrà scegliere persone dotate delle qualità professionali idonee allo svolgimento della funzione oppure potrà autorizzare l’amministratore di sostegno ad avvalersi dell’ausilio di professionisti.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente o un parente ma, se ricorrono gravi motivi, sceglie altra persona idonea, estranea alla famiglia o il legale rappresentante di un ente o di una associazione; non può nominare gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
L’amministratore di sostegno può anche essere indicato dal beneficiario e il giudice deve rispettare tale designazione; solo se ricorrono gravi motivi può disattenderla.
Poteri-doveri
I poteri dell’amministratore di sostegno sono solo quelli indicati nel decreto di nomina o nei decreti successivi che integrano o modificano quello originario.
I doveri dell’amministratore di sostegno si possono così riassumere:
- dovere di rispettare i limiti dei poteri di rappresentanza e assistenza indicati nel decreto di nomina
- dovere di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario
- dovere di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- dovere di presentare ogni istanza di interesse del beneficiario, promuovendo le modifiche della misura di protezione
- dovere di segnalare ogni cambiamento delle condizioni di vita e di autonomia della persona del beneficiario, compreso il venir meno delle condizioni che avevano legittimato la nomina di un amministratore di sostegno
- dovere di riferire periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- dovere di amministrare il patrimonio diligentemente e di rendere il conto periodico della gestione.
L’amministratore di sostegno, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (Art. 349 richiamato dall’Art. 411 c.c.).
Gratuità ed Indennità
L’incarico di amministratore di sostegno è gratuito.
Tuttavia, il giudice tutelare, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare un’equa indennità.
Le donazioni o le disposizioni testamentarie fatte a favore dell’amministratore di sostegno – che non sia un parente entro il quarto grado – sono nulle se compiute dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto finale.