La questione che si vuole portare all’attenzione trae origine dalla sentenza del Trib. di Treviso, sez I 01/04/2016 (in allegato) che decide sul caso relativo all’affidamento della figlia di genitori divorziati, divenuta maggiorenne, con handicap grave da sempre collocata e affidata esclusivamente presso la madre, di cui ora il padre chiede l’affidamento condiviso.
Quale disciplina si applica in caso di figlio maggiorenne portatore di handicap gravi, su cui non
siano stati ancora intrapresi procedimenti a tutela degli incapaci? L’affidamento, nel caso di separazione coniugale, può essere una soluzione?
La disposizione centrale e’ Il nuovo art. 337 septies secondo comma, c.c. introdotto nel 2013, che estende integralmente le disposizione previste in favore dei figli minori ai maggiorenni portatori di handicap grave (definiti dalla legge n.104/92) art.377 septies c.c. “DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano intergralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”
Il Tribunale di Treviso riconosce che un’equiparazione tra disciplina in tema di amministrazione di sostegno e disciplina dei figli maggiorenni con handicap gravi, risulta senza dubbio da un’interpretazione teleologica della norma citata. Infatti la ratio della disposizione è proprio l’intento protettivo di tali soggetti, e quindi l’equiparazione opera anche se non sono ancora state attivate le iniziative giudiziali per l’accesso all’amministratore di sostegno.
“l’equiparazione e’ indubbio che sia stata stabilita con evidente intento protettivo verso tali soggetti e deve, pertanto, ritenersi operi indipendentemente da eventuali iniziative giudiziali..”(Trib.Treviso 01.04.2016, che si allega)
Si possono delineare, in dottrina, due orientamenti contrastanti :
Un primo orientamento, ritiene che il secondo comma dell’ art. 337 septies c.c. serve a colmare il vuoto di disciplina che si viene a creare nel caso in cui il figlio maggiorenne in attesa dell’attivazione, da parte dei soggetti preposti, dello strumento dell’amministratore di sostegno, non sia stato gia’ destinatario di una misura di tutela. Con la possibilità’ di adottare, anche se in via provvisoria, un provvedimento di affidamento.
Un secondo orientamento invece, in senso contrario, sostiene che tale eventualità contrasti con le nuove norme in materia di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, volte a ridurre al minimo le limitazioni imposte agli stessi.
Il Tribunale di Treviso nel caso di specie prende una posizione mediana:
Si riconosce che la norma in questione ha l’intento di estendere ai figli maggiorenni una tutela ampia, non solo delle disposizioni di carattere economico, ma anche delle disposizioni relative all’assegnazione della casa famigliare e al collocamento del figlio minore.
Si evidenzia, per altro verso, che estendere anche la disciplina dell’affidamento appare contrastante con l’impianto stesso dell’istituto di cui sopra.
L’affidamento condiviso del figlio maggiorenne inoltre, non può essere uno strumento volto a sopperire all’assenza di uno degli istituti espressamente diretti alla tutela dell’incapace (come l’ammministrazione di sostegno).
Viene quindi mantenuta la precedente situazione di affidamento esclusivo e collocamento preso la madre, richiedendo al contempo al PM di provvedere alla nomina di una figura di sostegno.
Tale giurisprudenza ci permette di trarre delle conclusioni: nonostante vi siano degli orientamenti contrapposti riguardo alla portata del art.337 secondo
comma c.c. e in particolare a quali disposizioni si faccia riferimento nell’equiparazione sottesa, emerge dalla sentenza che l’interpretazione del giudice deve guardare primariamente alla tutela del soggetto a prescindere dalla sua età biologica e deve essere bilanciata con gli ordinari strumenti di tutela che l’ordinamento mette a disposizione.
In collaborazione con Giulia Fineschi (Università degli Studi di Trieste – Facoltà di scienze giuridiche)