La riposta affermativa giunge sia dai Giudici Tutelari dei Tribunali soggetti al sistema tavolare (es. Trieste) sia dalla Corte di Appello di Roma che, con decreto del 4 luglio 2013 e in precedenza con decreto del 4.2.2009, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di iscrivere il decreto di nomina di amministratore di sostegno ove contenga limitazioni alla capacità di compiere atti dispositivi del patrimonio.
La Corte di Appello di Roma, nell’accogliere il reclamo proposto da un amministratore di sostegno ai sensi degli artt 2764 bis codice civile e 113 ter disp att. c.c. ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare il decreto nell’apposito registro ritenendo necessario far conoscere, in via preventiva ed ordinariamente, a chiunque possa e debba averne interesse, le limitazioni alla circolazione di beni immobili derivanti dalla temporanea o parziale limitazione della capacità del titolare del relativo diritto dominicale.
Non va dimenticato che la nomina di un amministratore di sostegno viene annotata a margine dell’atto di nascita dall’Ufficiale di Stato Civile al quale il cancelliere comunica l’emissione del provvedimento. Tuttavia l’annotazione anagrafica non consente di rilevare se il decreto comporti limitazioni alla capacità di agire del beneficiario, e in particolare se contenga limitazioni alla capacità di compiere atti di disposizione del patrimonio (es vendita di immobili); i registri deputati a dare pubblicità a questi limiti sono il “c.d “Tavolare” – esistente nei Circondari in cui questo sistema (introdotto durante il dominio austroungarico) sia ancora vigente (Trieste, Gorizia, alcuni comuni della provincia di Udine, quali Cervignano del Friuli e Pontebba, province autonome di Trento e di Bolzano) – e l’Ufficio dei registri Immobiliari esistente presso ogni altra provincia d’Italia. Mentre per il sistema tavolare il fondamento normativo di tale annotazione risiede nella interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art.11 lett b) r.d. 28 marzo 1929 n.499 (c.d legge tavolare) che dispone la annotazione delle sentenze di interdizione o di inabilitazione, per i Registri Immobiliari la Corte di Appello di Roma ha ravvisato il fondamento normativo dell’obbligo di annotazione nell’art. 2645 ter c.c che consente la trascrizione, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, degli atti in forma pubblica con cui beni immobili siano destinati, per un certo periodo di tempo, alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela riferibili, tra l’altro, a persone con disabilità; la Corte ha reputato infatti che il decreto di un Giudice Tutelare, che abbia ad oggetto l’indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell’incapace sottoposto all’amministrazione di sostegno, non sembra discostarsi dai requisiti per l’applicabilità dell’indicato articolo 2645 ter c.c. (atto in forma pubblica, beni immobili destinati alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela, vantaggio per persone con disabilità).