Da frequenti letture dei decreti di nomina sorge spontanea una domanda: quali sono le indicazioni in merito al dovere informativo dell’amministratore di sostegno nei confronti dei famigliari?
Pur nella consapevolezza che tale dovere debba essere indicato ad esclusiva discrezione del Giudice Tutelare, frequenti sono i casi di famigliari che si sentono esclusi, una volta nominato l’amministratore di sostegno, dalla vita del loro parente. Si crea un muro invalicabile tra le parti, anche se le parti, a nomina avvenuta, sappiamo essere beneficiario e amministratore di sostegno.
E’ vero che la partecipazione di altri soggetti sia consentita soltanto in fase di richiesta e fino all’apertura dell’amministrazione di sostegno, ma quale migliore collaborazione potrebbe esserci dopo, tra chi, familiare, che per ragioni magari di conflittualità tra parenti, non venga nominato amministratore di sostegno, quand’anche fino ad allora sia stato l’unico ad occuparsi e preoccuparsi del beneficiario?
Penso allora che “ più campane ascolto, meglio posso prendermi cura del mio paziente “. Si, quasi ad emulare il rapporto che lega proprio medico e paziente.
Forse questo “dovere dell’amministratore di sostegno potrebbe essere un progetto realizzato e previsto già nel decreto istitutivo proprio come suo preciso dovere “.
Vero è anche che, alle volte, l’interesse del famigliare non sia interesse disinteressato.
Prevedere allora maggiori spazi dedicati agli incontri con il Giudice Tutelare potrebbe far conoscere meglio le situazioni e annusare l’odore dell’amministrazione di sostegno, magari cadenzando insieme incontri tra l’amministratore di sostegno, beneficiario e famigliari, una sorta di “work in progress“, ti vedo all’opera, ti parlo, ti incontro, ma forse soprattutto “ ti conosco”.
Progetto possibile ?
Rita Dagiat