Mario: Sono Amministratore di Sostegno della mamma, 98enne, incapace di attendere alle proprie necessità.
Insieme a mia sorella, stiamo pensando di procedere a una divisione di un immobile del quale la mamma è proprietaria pro quota e io sarei interessato ad acquistare la quota di mia madre.
Mia sorella sarebbe d’accordo.
E’ possibile? E come farlo?
Quesito interessante. Per rispondere ci facciamo aiutare dal codice civile e dal buon senso.
L’art. 411 del codice civile richiama le norme già dettate in materia di tutela e curatela stabilendo che possono applicarsi all’amministrazione di sostegno in quanto compatibili; tra queste viene in rilievo, per il caso in esame, l’art. 378 cod.civ. stabilendo che il tutore non può, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona, dei beni del minore.
Il senso della disposizione è quello di evitare che il tutore, approfittando del suo ruolo, possa rendersi acquirente di un patrimonio che è chiamato a gestire nell’esclusivo interesse del minore.
Se applicata direttamente all’amministrazione di sostegno, la norma renderebbe l’AdS incapace diacquistare dal beneficiario; dunque, si dovrebbe concludere che il figlio, quale amministratore di sostegno della madre, non potrebbe acquistarne la di lei quota di proprietà dell’immobile.
In tal modo però, si giungerebbe a conseguenze paradossali: da un lato, si impedirebbe a un parente stretto di svolgere il ruolo di AdS (nel senso che il figlio per acquistare dovrebbe rinunciare a fare l’AdS) e, dall’altro, si ostacolerebbe la permanenza entro l’ambito familiare di un bene, già in parte comune (si pensi solo alla casa di abitazione che viene ereditata dalla madre e dai figli in successione della morte del marito-padre).
Il paradosso è pero superato dallo stesso Legislatore, che intende favorire, non ostacolare, i rapporti familiari anche qualora a svolgere il ruolo di AdS sia un parente diretto;
L’art 411, comma 3, cod.civ prevede, infatti, che sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
In sintesi, la norma, nel richiamare “in quanto compatibili” le norme sulla tutela, prevede delle deroghe alle rigide disposizioni che la governano
Che fare dunque nel caso del nostro Mario?
- In primo luogo l’AdS dovrebbe chiarire e rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene necessaria la vendita della quota di proprietà della madre Beneficiaria, spiegando, ad esempio, che si intende provvedere a specifiche esigenze economiche della beneficiaria – sollevandola da relativi oneri, anche fiscali;
- poi occorre dare il “giusto valore di mercato” alla quota di proprietà che si intende cedere/dividere; è facilmente intuibile, infatti, che l’interesse del figlio (acquirente, interessato come tale a pagare un prezzo basso) è in palese conflitto con quello del madre (potenziale venditrice interessata, al contrario a vendere al prezzo più alto possibile) e dunque l’eventuale istanza diretta al giudice dovrà essere accompagnata da una valutazione oggettiva del valore commerciale del bene (o della relativa quota) che un perito, ad esempio, o una o più agenzie immobiliari che lavorano nel territorio, potrebbero fornire;
- potrebbe essere, infine, utile proporre al Giudice Tutelare di nominare una persona che intervenga nell’atto di cessione/divisione come amministratore di sostegno speciale, ossia chiamato a rappresentare la Beneficiaria solo e proprio per quello specifico atto (una sorta di pro-amministratore di sostegno, che richiama in certo senso la figura del protutore nominato in caso di conflitto di interessi tra tutore e interdetto ex art.360 cod.civ, o del curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli ex art.321 cod.civ).
- Si deve, in conclusione, presentare una istanza motivata al Giudice Tutelare, corredata di perizia o di stime commerciali, chiedendo che sia nominato un amministratore di sostegno, diverso dal figlio, al solo fine del compimento dell’atto di cessione/divisione.