La risposta è SI’ secondo il Tribunale di Gorizia che, con provvedimento del 23 dicembre 2013, ha autorizzato l’amministratore a far cremare il beneficiario rispettando i desideri espressi da quest’ultimo.
L’amministratore di sostegno, dopo la morte del Beneficiario, inoltra al giudice Tutelare l’istanza di essere autorizzato a provvedere alle esequie e ai pagamenti e riscossioni dell’ultima fase di vita (ultima rata pensione e pagamento spese di assistenza ecc); evidenzia però che il Beneficiario aveva espresso in vita, seppur solo in forma orale, il desiderio di essere cremato.
Il Giudice Tutelare ritiene che nei poteri di “cura” del Beneficiario debba essere compreso anche quello che qui potremmo definire di “cura della salma”: la pronuncia è estremamente interessante non solo perché, secondo una prassi consolidata in molti uffici giudiziari, estende i poteri dell’amministratore di sostegno alla fase post mortem così consentendo ogni adempimento necessario a chiudere pagamenti indispensabili (primo tra tutti quello del funerale), ma soprattutto perché l’autorizzazione in esame implica il pieno rispetto della volontà della persona persino nelle scelte relative al proprio corpo dopo la morte (la sepoltura o la cremazione) ritenendo che l’amministratore di sostegno rientri a pieno diritto nella categoria dei legali rappresentanti autorizzati a manifestarle e a farle eseguire.