Viene Mario, fratello di un disabile, Franco, che vive con lui.
L’amministrazione di sostegno, era stata aperta per iniziativa della madre di Franco, al fine di far accettare al figlio un’eredità a lui devoluta da una parente che era deceduta senza avere figli e aveva voluto lasciare tutti i suoi beni al nipote disabile, per la preoccupazione di dotarlo dei mezzi necessari a provvedere alla sua assistenza anche dopo la orte dei genitori, ormai anziani.
Mario però da un paio di anni non presenta il rendiconto (ed è stato di recente sollecitato al deposito dal Giudice Tutelare) e vorrebbe togliersi il fastidio di doverlo fare, anche perché non ha conservato alcuna documentazione delle entrate e delle spese;
ci chiede dunque cosa può fare per far cessare l’amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno può essere chiusa solo se vengono meno le condizioni che ne avevano determinato l’apertura (che erano state, nel caso in esame, la disabilità di Franco che aveva bisogno di un legale rappresentante per accettare l’eredità della zia e per gestire di conseguenza il patrimonio ereditario).
La procedura non si può affatto chiudere perché l’amministratore di sostegno vuole sottrarsi all’onere di dar conto delle entrate e delle uscite e di come sta gestendo il patrimonio; tale “fastidio”, come lo ha qualificato lo stesso Mario, potrebbe essere invece oggetto di una distinta valutazione del giudice tutelare, dato che quest’ultimo deve verificare la attuale idoneità dell’amministratore di sostegno a svolgere con diligenza e prudenza i suoi doveri. Non va dimenticato infatti che l’amministratore di sostegno ricopre un ufficio onorario e deve espletare il suo mandato sotto la vigilanza del giudice tutelare tenendo sempre conto degli interessi del Beneficiario.
Nel caso in esame dunque l’amministratore di sostegno potrebbe al più chiedere di essere sostituito se l’amministrazione risulta per lui troppo gravosa; ma anche in questo caso dovrà rendere il conto della sua gestione .