No, secondo il Tribunale di Trieste. L’amministratore di sostegno ha gli stessi limiti che contrattualmente la Banca può imporre al beneficiario. Egli può pertanto chiedere l’attivazione dei servizi di consultazione e disposizione on – line collegati al conto corrente del beneficiario.
E’ dunque da ritenersi illegittima la richiesta avanzata all’amministratore di sostegno dall’Istituto di Credito volta a sollecitare una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare ad operare on-line : questa facoltà è certamente ricompresa in modo implicito nei poteri di rappresentanza semplice o esclusiva contenuti nel decreto di nomina (purché ivi si preveda la gestione di conti correnti e/o l’apertura/chiusura di rapporti di conto corrente e/o l’autorizzazione ad eseguire pagamenti da conti intestati al beneficiario).
Si tratta di poteri già riconosciuti all’amministratore di sostegno e da considerarsi ricompresi nel decreto in virtù del cd. principio di dinamicità (Cass. 13.5.2011 n. 10654).
Il provvedimento dichiarativo del Giudice Tutelare di Trieste (che segue l’istanza, allegata per meglio comprendere la vicenda) qualifica la natura del limite dettato dall’art. 405, comma V°, n. 5, c.c. che pare assuma una valenza squisitamente “interna”, rimanendo “estraneo al terzo”.
Pare plausibile, a questo punto, ipotizzare una responsabilità contrattuale dell’Istituto di Credito che vessi l’amministratore di sostegno con continue (e palesemente eccessive) richieste di precisazione dei propri poteri : dette istanze, in concreto, paralizzano la fruizione di taluni servizi di operatività e fanno perdere agli amministratori di sostegno, ai giudici e soprattutto ai beneficiari tempo prezioso.