“ il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata” (sent. Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596)
Il caso che ha dato luogo alla su citata sentenza ha visto su posizioni contrapposte due familiari della beneficiaria, affetta da demenza precoce.
A seguito della nomina, quale amministratore di sostegno, del marito della suddetta beneficiaria, la sorella della stessa ha, infatti, deciso di impugnare il relativo decreto, proponendo reclamo presso la Corte d’Appello.
Il giudice di secondo grado, accogliendo tale richiesta, ha provveduto a riformare parzialmente l’originario decreto, nominando amministratore di sostegno la sorella e statuendo che ” l’art. 408 c.c. non accorda alcuna preferenza al coniuge nella scelta del soggetto incaricato di ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno“.
Principio, quest’ultimo, confermato dalla Suprema Corte, successivamente adita.
Nella relativa sentenza si legge, infatti, che “dall’art. 408 si evince, con tutta evidenza, che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata.
Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria“.
Viene dunque sancito che ” l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria“. Va infine sottolineato che ciò trova conferma nel fatto che l’art 408 fornisce al GT la facoltà di scegliere, “ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1“.