La persona affetta da disabilità dalla nascita (sindrome Down, oligofrenia, ritardo mentale, ecc) non ha bisogno sempre di un amministratore di sostegno una volta raggiunta la maggiore età; la nomina non è necessaria se la persona gode di fatto di una adeguata protezione; non è certamente necessaria se finalizzata solo a richiedere atti e documenti prodotti dall’autorità amministrativa. Tribunale di Trieste 24 gennaio 2006; Tribunale di Trieste 9 maggio 2009
I due decreti del giudice tutelare presso il Tribunale di Trieste rispondono negativamente alla domanda che tanti genitori di persone disabili si pongono:
per mio figlio disabile e maggiorenne devo chiedere sempre l’amministrazione di sostegno?
Il Giudice ritiene che non sia affatto indispensabile nominare un amministratore di sostegno per la persona disabile ove la stessa goda di fatto di una protezione essendo supportata dai familiari, i quali gestiscono la modesta pensione di invalidità di cui il disabile è titolare e si fanno carico delle sue esigenze di assistenza e di cura;
le ragioni di tale orientamento si rinvengono non solo nella lettera della legge, che prevede come facoltativa (può essere…) e non obbligatoria la nomina di un ads, ma anche nella ragionevole applicazione dell’istituto, che verrebbe altrimenti esteso in modo generale e automatico, senza distinguere i casi di effettiva necessità.
La nomina è senza dubbio non necessaria – come si legge nel secondo decreto – quando la persona disabile abbia solo bisogno del rilascio di un documento o di un atto amministrativo, dato che il dpr 445 del 2000 impone al pubblico ufficiale di prendere atto dell’impedimento a firmare, rilasciando la documentazione richiesta.