In caso di dissenso, il beneficiario può rivolgersi a un avvocato di fiducia?
Certamente si.
Il dissenso può essere espresso sia personalmente al giudice tutelare, sia mediante una lettera scritta e diretta al GT e/o all’amministratore di sostegno, che coinvolgerà il GT ; oppure può essere manifestato attraverso un legale nominato dal beneficiario. Il GT provvede dunque ai sensi dell’art 410 cc adottando i provvedimenti opportuni.
Differenza con l’inabilitazione?
L’inabilitazione è, come l’amministrazione di sostegno, una misura di protezione, ma mentre l’ads è prevista per una vasta tipologia di situazioni vd art 404 cc, e i poteri dell’AdS sono indicati dal GT nel decreto e possono essere
diversi da caso a caso, l’inabilitazione era ed è prevista per specifiche categorie di persone (art. 414 cc) e il curatore, a differenza dell’AdS, ha poteri di assistenza solo per gli atti di straordinaria amministrazione, mentre l’ordinaria amministrazione è gestita autonomamente dall’inabilitato.
A che serve l’annotazione dell’ads nel registro di stato civile?
Serve a dare un minimo di pubblicità a un provvedimento giudiziario che riguarda lo status di una persona; è un minimo di tutela dell’affidamento dei terzi; anche l’art. 423 cc prevede l’annotazione a margine dell’atto di nascita del decreto di nomina del tutore o del curatore in caso di interdizione o inabilitazione.
Il GT può decretare un intervento a favore di un beneficiario senza redditi adeguati ponendo il costo a carico dell’ente locale?
NO. La nomina di un amministratore di sostegno a favore di una persona priva di reddito sarà svolta come incarico completamente gratuito dall’amministratore (del resto l’art.379 cc richiamato dall’art. 411 cc lo prevede come caratteristica generale dell’ads); se per costo intende le spese vive della procedura ossia le spese per i diritti di bollo e di copia credo possa essere seguita la procedura di prenotazione a debito per l’interessato ammesso previamente al patrocinio a spese dello Stato. L’AdS potrà piuttosto, in forza dei poteri conferiti con il decreto di nomina, chiedere all’ente pubblico sussidi o fondi di assistenza
In concreto il GT può dare ordini alla pubblica amministrazione?
NO. Il giudice tutelare può chiedere informazioni alla PA, utili per la conoscenza del caso ai sensi dell’art. 407 cc, può sollecitare il coinvolgimento dei servizi, richiamarli alle responsabilità’ e competenze che sono loro proprie, convocarli per avere informazioni sulle condizioni sociali del beneficiario e sugli strumenti di assistenza disponibili, ma non può dare ordini. Lavorare in rete significa anche rispettare le competenze di ciascuno
L’AdS familiare convivente con poteri di gestione economica delle risorse del beneficiario è tenuto a rendicontare sulle spese del quotidiano (vitto, igiene, ecc.) esibendo scontrini spesa? Dividendo le somme per il numero dei componenti il nucleo?
All’amministratore di sostegno viene richiesto – con il decreto di
nomina – di riferire al giudice tutelare circa l’attività svolta e
le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ai sensi
dell’art. 405 comma 5 cc; dunque si può dire che non c’e’ ex lege per l’amministratore di sostegno un obbligo di inventario né un obbligo di rendiconto,previsti dagli artt. 362 cc e 380 cc per la tutela (in quanto il primo non è richiamato dall’art. 411 cc e il secondo è richiamato “in quanto compatibile”). Il GT può prevedere nel decreto che la relazione
periodica comprenda anche un rendiconto delle entrate e delle spese;
l’analiticità del rendiconto e il fatto di essere accompagnata dalla
documentazione di spesa (es. scontrini) può essere prevista nel
decreto, ma – si badi – anche espressamente esclusa /o modulata dal decreto (cosa che si fa per prassi proprio quando il beneficiario e
l’amministratore di sostegno sono membri entrambi della stessa
famiglia e appare difficile se non impossibile
(e francamente anche umiliante) chiedere all’amministratore di sostegno di dividere pro capite le spese correnti (che per loro natura e per le condizioni di convivenza sono comuni)
E’ possibile l’apertura di AdS provvisoria quando è ancora in corso la procedura di revoca di curatela?
Secondo me no. Il codice civile prevede che se il Tribunale ritiene opportuno che il soggetto, già inabilitato, sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, può disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare, ma l’amministrazione di sostegno è esecutiva dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’inabilitazione (vds art 405 comma 3 cc). Per quanto, infatti, la inabilitazione possa apparire misura di protezione inadeguata, non pare sia prevista la sovrapposizione di due misure di protezione (AdS provvisoria e inabilitazione)
E’ possibile disporre/imporre un inserimento in struttura residenziale ritenuto necessario dai servizi e dall’AdS quando il beneficiario non concorda? solo nel caso di un decreto “incapacitante”?
La domanda investe uno degli aspetti più delicati dell’ads, quello del “che fare in caso di dissenso del beneficiario”.
La risposta sintetica che posso dare è di applicare l’art. 410 comma 2 cc che si occupa appunto di dissenso del beneficiario.
Dunque non si tratta di imporre o disporre niente, si tratta di adottare i provvedimenti opportuni con decreto motivato, nell’interesse del beneficiario, conciliando le sue aspirazioni con le esigenze di protezione. Occorre tuttavia porre attenzione al rischio (in questi casi altissimo) di usare dell’AdS come facile strumento per ottenere – attraverso la nomina di un AdS che si sostituisce al beneficiario – i risultati di ricovero coatto o di un trattamento sanitario coatto, scavalcando o sopprimendo o anche solo mal valutando gli interessi del beneficiario. Ciò’ si tradurrebbe in un abuso della misura di protezione.
E’ stato un onore aver visto la partecipazione al convegno anche di
operatori che vengono così da lontano (Palermo)
e speriamo che il vostro viaggio non sia stato vano
con vivissima cordialita’ gloria carlesso
Decreto di nomina esecutivo e effetti del giuramento.
RISPOSTA 1. Il decreto di nomina è immediatamente esecutivo nel senso che produce effetti nella sfera giuridica del Beneficiario. Ciò consente al cancelliere di annotarlo nel registro, di dare comunicazione all’ufficio stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Ma l’amministratore di sostegno è immesso nell’esercizio delle sue funzioni DOPO il giuramento, atto con il quale si impegna davanti al giudice tutelare a svolgerle con fedeltà e diligenza.
A seconda di come si organizzano i GGTT può passare del tempo tra il deposito del decreto di nomina e il giuramento o possono essere quasi contestuali.
La richiesta da parte di Banche e Poste anche del verbale di giuramento è legittima, seppure sia in concreto difficile che l’amministratore di sostegno possa avere copia del decreto, con cui si presenta a Banche e Poste per operare, se non è stato nominato e non ha prestato giuramento.
Perciò non tutti gli istituti bancari chiedono il verbale di giuramento.
Come comportarsi con banche e poste che impediscono di compiere alcuni atti perché non li ritengono inclusi nel decreto generico (es.rilascio bancomat, rinnovo polizze in scadenza, rilascio credenziali per operazioni in line)?
RISPOSTA 1 In generale i poteri dell’AdS DEVONO essere specificati nel decreto anche come atti connessi alla esecuzione di determinati contratti/rapporti.
Un decreto generico, come lo chiama lei, (quanto generico?), non aiuta né l’ads né i terzi con cui l’amministratore di sostegno deve interloquire.
Sul punto e con particolare riferimento ai poteri di gestione home banking dei rapporti bancari vi è la pubblicazione nel sito www.assostegno.it di un ricorso proposto dall’avvocato Matteo Morgia e di un articolato decreto del giudice tutelare, dott.ssa Fanelli. A questi motivati atti dunque faccio rinvio.
Grazie per le domande e la partecipazione!
Gloria Carlesso
RISPOSTA 2 Mi permetto solo di integrare con un elemento pratico:
– ultimamente davanti ad ogni richiesta della Banca/Posta ho deciso di pretendere a mia volta (fatto lecito e dovuto) che le richieste vengano formulate in forma scritta.
In particolare se davanti allo sportellista Le viene negata taluna operatività, chieda che il direttore Le metta per iscritto la negazione e che Le precisi per iscritto di cosa abbisogna: non si muova di li finché non lo fa. (diversamente, ma è costoso, potrebbe raggiungerLa un Notaio che verbalizzerà quanto riferitoLe dallo sportellista).
Questi documenti può trasmetterceli e ne faremo, in forma anonima, un articolo e sapremo consigliarLa su che tipo di istanza formulare al Giudice (se necessaria).
Credo infatti che l’unico modo per scardinare questa prassi di richiedere continue precisazioni agli uffici sia rendere le richieste pubbliche, palesi e commentarle.
Altresì è importante non limitarsi a chiedere al GT un’autorizzazione ma, laddove ci sia evidenza del fatto che le facoltà sono ricomprese nel decreto originario generico, chiedere che questi si limiti ad accertare che l’AdS è già autorizzato a compiere l’atto per il quale formula istanza.
A presto dunque… con il materiale.
Matteo Morgia
In caso di patrimoni mobiliari dell’amministrato, l’ads può operare in autonomia per valorizzare il mantenimento e ottimizzare i rendimenti, riferendo a consuntivo al GT?
RISPOSTA 1
NO.
l’amministratore di sostegno deve avere il potere (attribuitogli con decreto del GT) di rappresentare /assistere il Beneficiario nello gestione di titoli/azioni/obbligazioni investimenti in generale (se questi sono il “patrimonio mobiliare” che lei intende).
La mera qualifica di “amministratore di sostegno” non conferisce un pacchetto preconfezionato di poteri di rappresentanza; occorre che questi siano descritti, previsti con chiarezza dal GT nel decreto; né credo che la banca o altra società finanziaria o assicurativa potrebbe consentire di “gestire” il patrimonio del Beneficiario da parte di chi non abbia il potere di rappresentarlo; e se lo permettono, ritengo che l’Ads agisca senza poteri, con la conseguenza che i suoi atti sono annullabili ex art 412 cc Né credo che si possa “informare” il GT a cose fatte (a consuntivo, come lei dice), aspettandosi una ratifica dell’operato.
Ove il decreto non preveda questi poteri e sia necessario invece ”gestire” il patrimonio, si può avanzare al GT apposita istanza affinché integri l’originario decreto, e autorizzi specificamente l’AdS a compiere anche questo tipo di attività.
In caso di anziani con progressivo lento stato di demenza senile, può l’AdS decidere in campo sanitario contro la volontà espresse dell’amministrato per il suo bene fisico’ (conoscendo le sue pregresse volontà) ?
RISPOSTA 1
La domanda porta in un campo molto delicato, quello del consenso sanitario espresso dal legale rappresentante del beneficiario (sul punto vd la relazione della dott. Serrao o la ascolti in www.assostegno.it – Quinta sessione).
La risposta in generale resta quella che richiama i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza sul caso “Englaro” (che invito comunque a leggere, si trova in internet), vale a dire che il legale rappresentante (sia egli tutore o amministratore di sostegno) decide CON e non “al posto” del beneficiario, esprimendo la volontà che il Beneficiario stesso avrebbe manifestato ove fosse stato in grado di farlo;
so bene che la malattia (la demenza, la malattia psichiatrica, ecc) possono portare ad alterare il processo di formazione o di manifestazione della volontà (magari facendo apparire contrario a un
intervento, colui che in stato di lucidità lo avrebbe invece voluto o aveva dichiarato, in passato, di volerlo);
la ricostruzione della attuale volontà del “rappresentato” è difficile anche per i parenti o le persone che ritengono di aver conosciuto e di conoscere bene il paziente; occorre, a mio parere, lasciarsi guidare dal rispetto (dal profondo rispetto) della persona.
Spero che le risposte abbiano portato un po’ di chiarezza.
Grazie comunque per le sue domande.
Quando non funziona o non c’è collaborazione con l’ads (o con il tutore) cosa è possibile fare, come comportarsi per consentire che il progetto personalizzato possa andare avanti?
RISPOSTA 1
Dopo aver tentato di comunicare, anche per iscritto, con l’AdS sollecitandolo a collaborare con i Servizi, (mandando le lettere PER CONOSCENZA anche al Giudice Tutelare in modo che sia informato del
“disagio” degli Operatori), si scrive direttamente al Giudice Tutelare, esponendo chiaramente la situazione e chiedendo di valutare se sia il caso di sostituire l’ads, che si rivela in concreto un ostacolo anziché un supporto alla realizzazione del progetto di vita per il beneficiario.
Grazie per la partecipazione!
Un Beneficiario può redigere testamento o disporre del proprio patrimonio?
RISPOSTA 1
Dipende dal contenuto del decreto di nomina dell’ads; questo decreto contiene infatti la indicazione dei poteri dell’ads e degli eventuali limiti alla capacità di agire del beneficiario; occorre leggerlo bene (prima ancora, occorre che il GT lo scriva bene, come ben ha sottolineato il dott. Carnimeo nella sua relazione, la potete leggere e riascoltare nel sito www.assostegno.it – SESSIONE SECONDA)
Se vi sono limiti alla capacità di testare o di compiere atti di disposizione del patrimonio, il beneficiario non può farli, e se li compie sono annullabili ex art 411-412 cc. Se tali limiti non ci sono, il beneficiario può testare o compiere atti di disposizione del proprio patrimonio; se i limiti non ci sono ma occorrerebbe metterli, si evidenzia (e si documenta) la situazione di rischio per il beneficiario al GT e si chiede di integrare il decreto per rendere efficace la protezione del beneficiario stesso. Ricordo che l’amministrazione di sostegno non è una etichetta per il beneficiario né conferisce un pacchetto preconfezionato di poteri per l’amministratore di sostegno; occorre andare a vedere per ogni caso, cosa è stato previsto nel decreto di nomina secondo le indicazioni dell’art. 405 cc e gli effetti dell’art. 409 cc.
Chi e come può avviare la revoca della interdizione? a quando l’abolizione?
RISPOSTA 1
Il procedimento di revoca dell’interdizione è lo stesso (dal punto di vista dei soggetti legittimati a proporlo e della procedura) dell’interdizione (vds art 720 cod proc civ): possono promuoverlo il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il pubblico ministero; ritengo lo stesso interdetto.
L’abolizione della interdizione come istituto di protezione è affidata per ora a un progetto di legge al quale si è fatto cenno nel corso del Convegno, ma mi pare di aver inteso che vi sarà un apposito incontro
(forse in autunno?) promosso dal Comune su questo tema.
Azione alimentare dell’ads nei confronti dei parenti obbligati. Requisiti per la fondatezza della domanda per ottenere l’autorizzazione del GT: spesso nulla sappiamo dei parenti obbligati che non forniscono ISEE né CUD o altro documento reddituale. Cosa bisogna dimostrare in giudizio? L’ADS può in questo caso prescindere da un eventuale rifiuto del beneficiario?
Giro la domanda all’avv. Matteo Morgia
Con viva cordialità gloria carlesso
RISPOSTA 1
Provo a rispondere alla domanda inoltrata e da Lei gentilmente formulata con riguardo ad un tema che ho avuto modo di trattare tempo fa.
Al riguardo cito due provvedimenti del TAR di Venezia, n. 1908/11 e n. 132/12) che mi sento di condividere.
In sintesi il Tribunale Amministrativo, consolidando un orientamento diffuso e prevalente, sostiene che i Comuni debbano fare riferimento al solo Isee del diretto interessato prescindendo da quello del nucleo familiare per l’erogazione dei contributi.
Inoltre (questo forse l’aspetto più importante) i Comuni non sono legittimati a richiedere ai civilmente obbligati ex 433 cc gli alimenti in nome e per conto del familiare interessato in quanto detta pretesa costituisce un diritto personalissimo della persona. Va da sé che altrettanto illegittima è la richiesta, perpetrata dai Comuni al medesimo scopo, di esibizione dell’Isee del familiare civilmente obbligato.
Ritengo che il principio sia correttamente ancorato agli articoli 2 e 3 della Costituzione, volendo riconoscere un dovere di garanzia dello Stato rispetto a detti primari bisogni assistenziali che permettono all’utente bisognoso di poter anzitutto escutere il Comune, prima che il familiare (pur chiamato ad un inderogabile dovere di solidarietà).
Partendo da questo ragionamento, certo passibile di critiche, mi permetto di concludere che, a mio parere:
1. laddove la persona abbia conservata una seppur minima capacità di discernimento e di volontà, in nessun caso, innanzi ad una pretesa afferente
ad un diritto personalissimo, l’AdS potrà sostituirsi alla richiesta di alimenti ai familiari.
2. diversamente, l’AdS sarà l’unico strumento per poter avanzare una richiesta dell’interessato nei confronti dei civilmente obbligati, tuttavia, ciò dovrà essere autorizzato dal GT solo in ultimissima istanza e laddove sia
palesemente impossibile (e mi chiedo quando ciò può lecitamente verificarsi) l’intervento del Comune.
Matteo Morgia
Domanda – caso
Sandra, come volontaria, su proposta dei servizi sociali, è stata nominata ads di un ragazzo appena maggiorenne, uno di quelli “un po’ così…”, non disabile conclamato, ma solo, assolutamente sprovveduto, facile preda di parenti avvoltoi che lo corteggiavano perché lui doveva ritirare l’indennizzo da parte di un’assicurazione perché il padre era morto in un incidente stradale. Sandra in questi anni lo ha seguito, è stata il suo punto di riferimento, lui si è trasferito sovente – sempre in Piemonte – non riuscendo mai a trovare una collocazione adeguata. Conseguita la patente di guida, acquistato auto – sempre con Sandra – riceveva una cifra mensile che era stata stabilita dal G.T. e con questa è riuscito a “sopravvivere” per questi anni, finché un anno fa circa ha deciso di trasferirsi A Porto Empedocle (Agrigento) forse perché aveva conosciuto qualcuno, lui diceva “per trovare lavoro”, ma non ha trovato lavoro, ma una moglie ed ora aspettano un bimbo. Si è sposato da poco tempo ed è residente e domiciliato là. Ora sta sollecitando Sandra a mandargli dei soldi perché ne ha bisogno. Sandra vorrebbe esaudire le sue necessità, ma nel frattempo siamo passati sotto il Tribunale di A. dove tutto è difficile… un colloquio con un G.T., tempi di attesa infiniti per una qualunque risposta. In questa situazione Sandra si dimette da ads perché dice – giustamente – essendo lui residente e domiciliato in Sicilia, non solo per un periodo saltuario, ma stabilmente, lei non è in condizioni di esercitare il suo ruolo di ads. Il G.T. scrive a mano in calce alla sua lettera di dimissioni: “Visto e considerata l’assenza dell’istituto delle “dimissioni”, manda all’amministratore con termine entro 30 giorni perché integri con nominativo per sostituzione”! La nostra Sandra è andata un po’ in crisi….
RISPOSTA
Carissima,
quando il beneficiario cambia residenza, trasferendosi addirittura in un’altra regione, la prima cosa da fare, a mio parere, è quella di chiedere al giudice tutelare di valutare l’opportunità/necessità di un trasferimento del procedimento al giudice tutelare presso il tribunale competente, che è quello della nuova residenza del beneficiario, depositando il certificato anagrafico del comune di nuova residenza o quello del comune di provenienza in cui risulta annotato il trasferimento.
L’amministratore di sostegno può chiedere allora di essere sostituito, o chiedere di essere sollevato dall’incarico perché divenuto eccessivamente gravoso (essendo naturale che non possa materialmente seguire, se non al telefono, il beneficiario, e non potendo certo ridursi il suo ruolo a quello di “bancomat”). Non sarà appropriato parlare di “dimissioni”, ma la sostanza cambia poco.
Prevedere un collegamento territoriale tra il giudice tutelare (di Porto Empedocle o di Agrigento) e il beneficiario serve a entrambi:
Serve al gt per valutare la situazione familiare e sociale del beneficiario, potendo il gt convocare in ogni momento il beneficiario o i suoi familiari;
serve al nuovo Ads per poter vedere il beneficiario , ascoltare bisogni e aspirazioni, vagliarli sia in relazione alle esigenze di protezione sia alla nuova situazione familiare.
Non è vietato che l’AdS stia in Piemonte e il beneficiario in Sicilia,
è tutto però molto più complicato e nel medio lungo termine, per la mia esperienza, anche decisamente inadeguato se non addirittura dannoso.
Non ha molto senso che sia l’AdS a indicare il proprio sostituto, anche perché, se il fascicolo viene trasferito, come auspicabile, al GT competente, deve essere quest’ultimo che provvede alla nomina del nuovo Ads, dopo aver sentito personalmente beneficiario e nuova cerchia familiare.
Il vecchio ads dovrà piuttosto prepararsi a “passare le consegne” facendo ad esempio una accurata relazione del lavoro svolto, e della attuale situazione patrimoniale.
In sintesi, se fossi Sandra correggerei la mia richiesta, non parlerei di dimissioni, chiederei al giudice tutelare di valutare con urgenza la opportunità di trasferire il fascicolo al gt competente presso il tribunale del luogo di attuale residenza del beneficiario, allegherei il certificato anagrafico che dimostri il cambio di residenza di C.
Chiederei quindi di essere sollevata dall’incarico perché divenuto eccessivamente gravoso, per la distanza geografica, dichiarandomi disponibile a preparare relazione e rendiconto e a fornire le informazioni che il GT cui verrà trasmesso il fascicolo dovesse ritenere utili.
Certo meglio sarebbe poter parlare con i gt, molte cose si potrebbero valutare insieme e rendere istanze e risposte più precise e più semplici. Ma quando si cambiano i gt occorre avere la pazienza (reciproca) di conoscersi e ricominciare da capo.
Un bacione a tutte!
Gloria Carlesso
DOMANDA: Cara Gloria, mi permetto darti del tu perché la tua accoglienza, simpatia e sensibilità prorompente mi hanno fatto pensare che fossimo amiche da sempre che si rincontrano dopo tanti anni. Grazie, di cuore, Gloria! Ho negli occhi il mare bleu, il vento, la città e nella mente l’organizzazione e la qualità del Convegno. Una sola parola: Fantastico!
Vengo alla domanda: può un padre divorziato diventare Amministratore di Sostegno del figlio disabile, fra un mese maggiorenne, a cui dà il mantenimento di € 450 e che vive con la madre? Un caloroso saluto
Carissima
sono molto contenta di averti rincontrata, e condivido il sentimento di una “antica” amicizia. Ti ringrazio di aver apprezzato il Convegno, che ha impegnato davvero tante energie.
Passo subito alla questione che mi poni.
La risposta in astratto è SI.
Ma la scelta in concreto dell’amministratore di sostegno nel caso in esame passa attraverso la valutazione dei rapporti tra i due genitori e della opportunità di nominare chi, come il padre, non è anche convivente con il figlio disabile:
considererei infatti che il figlio vive con la madre e il padre ha un obbligo di contribuire al mantenimento, ma cercherei di approfondire, come giudice tutelare, se il padre condivide la quotidianità del figlio, se ha una buona relazione con la madre “affidataria” in modo da poter valutare le scelte/decisioni da assumere in concreto di volta in volta in nome e per conto del figlio (penso alla salute, al consenso informato in materia sanitaria, alla gestione /ricerca di risorse patrimoniali, alle scelte residenziali, ad eventuali ricoveri in strutture protette, alla partecipazione a corsi, scuole, iniziative ricreative, vacanze, ecc ecc);
l’amministratore di sostegno alla fine diventa colui che “firma” e la firma dovrebbe essere espressione di scelte condivise da parte dei genitori e non rischiare di diventare un mezzo di “esclusione” del genitore che non sia anche legale rappresentante del figlio disabile maggiorenne.
Occorre, in buona sostanza, capire bene come stanno le cose tra i genitori, per vedere chi in concreto può fare meglio gli interessi del figlio.
Un bacione!!!
gloria