Il decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 vigente dal 6 gennaio 2021, supera in parte ogni considerazione riguardante l’applicazione del protocollo in materia di consenso sanitario sottoscritto con ASUGI il 31 gennaio 2020 e rende parzialmente superflua ogni indicazione che – su sollecitazione di tanti utenti – abbiamo ritenuto di dare con solerzia agli operatori degli Sportelli di AsSostegno presenti a Trieste, a Muggia e a Monfalcone.
Il Legislatore con il Decreto legge n. 1/2021
– ha deciso di riconoscere che il tutore/curatore/l’amministratore di sostegno (già nominato) può esprimere il consenso informato alla vaccinazione di un paziente incapace per le “persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, o strutture analoghe comunque denominate“;
– nei casi in cui manchi un tutore/curatore/ o un AdS, ovvero questi non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il decreto prevede che il ruolo di amministratore di sostegno sia assunto dallo stesso direttore sanitario o (in difetto) dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA) o dell’analoga struttura comunque denominata, ovvero, dal direttore sanitario della ASL o da un suo delegato, e ciò “al solo fine della prestazione del consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni”;
La “nomina di AdS”, dunque, deriva dalla Legge, non è disposta con decreto del Giudice Tutelare e le funzioni vengono svolte senza bisogno di alcun formale giuramento al solo e specifico fine della prestazione del consenso per le vaccinazioni.
Tanto il tutore/curatore/amministratore di sostegno munito di poteri, quanto il direttore sanitario devono prestare il consenso in forma scritta (dandone comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio) “sentiti, quando gia’ noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado” e sono chiamati a “accertare che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata”. Al direttore sanitario/responsabile medico/direttore ASL o suo delegato, spetta altresì il compito di accertare e documentare lo stato di incapacità naturale del paziente.
In questo modo – e per l’emergenza connessa alla pandemia – il Direttore sanitario (o ogni altra figura omologa richiamata nel decreto) è onerato di un doppio ruolo, quello di “medico” (che valuta le condizioni di salute del paziente per somministrare il vaccino) e quello di “paziente” (che lo riceve).
Il consenso così espresso dal Direttore sanitario-AdS deve essere convalidato dal GT entro 48 ore dalla comunicazione e il decreto motivato di convalida (o il diniego di convalida) deve essere trasmesso entro le successive 48 ore e, ove non trasmesso o trasmesso in ritardo, il consenso espresso dal Direttore sanitario si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
Il ricorso al Giudice tutelare viene limitato ai casi di RIFIUTO del vaccino e può essere promosso rispettivamente:
- a) dal Direttore Sanitario/Responsabile medico quando i congiunti della persona incapace rifiutino il trattamento vaccinale;
- b) dai familiari/parenti quando sia lo stesso direttore sanitario/responsabile medico a rifiutare di somministrare il vaccino.
Alla luce di queste disposizioni, l’indicazione che AsSostegno ha inteso dare con la mail di data 5 gennaio 2021 vale comunque a ribadire:
1) che non sussistono i presupposti per promuovere un ricorso urgente per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ai fini della prestazione del consenso sanitario per la vaccinazione dei soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite o analoghe (l’AdS è nominato dal Legislatore ed è lo stesso Direttore sanitario o il direttore dell’ASL territorialmente competente);
2) per le persone incapaci di prestare il consenso che non siano “ricoverati in struttura” vengono richiamate le indicazioni condivise nel protocollo firmato il 31 gennaio 2020 dal Tribunale di Trieste-ASUGI poiché la somministrazione del vaccino rientra nella categoria degli interventi urgenti o a urgenza differibile a breve termine, previsti e disciplinati dall’art. 9 del protocollo 31.1.2020
In sintesi spetta al Medico l’onere di valutare le condizioni di salute del paziente e procedere alla somministrazione del vaccino, rispettando l’eventuale dissenso o, nei casi dubbi, rivolgendosi al GT:
lo farà come amministratore di sostegno ex lege se la persona è ricoverata in struttura sanitaria assistita, lo farà come Sanitario in condizioni di urgenza/urgenza differibile a breve termine se la persona non è ricoverata in struttura, a prescindere dal consenso e rispettando l’eventuale dissenso.
Il Comitato Scientifico