L’art. 404 cod.civ prevede che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 (entrata in vigore il 19 marzo 2004) e costituisce uno strumento di protezione per le persone che si trovano nell’impossibilità anche temporanea di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
La disciplina di questo istituto è contenuta negli articoli 404 – 413 cod civ e 720 bis cod proc. civ
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata.
Il ricorso per la nomina dell’ads si presenta al Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha il domicilio il Beneficiario.
La procedura è esente da spese di registro e al ricorrente viene richiesto solo il deposito di una marca da bollo da Euro 8,00.
In questo breve e semplice “manuale di informazioni” si possono trovare le domande più consuete e le risposte utili a conoscere l’istituto, i presupposti, i requisiti del ricorso, i compiti del Giudice tutelare e i doveri dell’amministratore di sostegno.
Abbreviazioni:
GT = Giudice Tutelare
AdS = amministratore di sostegno
ADS = amministrazione di sostegno
Beneficiario= persona destinataria della amministrazione di sostegno
1) Quando si nomina l’ads?
La previsione dell’art. 404 cod civ è molto ampia e comprende varie categorie di potenziali beneficiari, si citano a titolo di esempio:
– anziani (con Morbo di Alzheimer o demenza senile o compromesse facoltà intellettive e di memoria);
– disabili per infermità fisica (es in coma, paralizzati, sordomuti, ciechi, ecc);
– disabili per infermità psichica (es ritardati mentali, Down, oligofrenici, psicotici);
– tossicodipendenti o alcolisti.
Ma la situazione di bisogno non è da sola sufficiente a determinare l’apertura di una amministrazione di sostegno.
L’art. 404 cod civ, infatti, consente al giudice di valutare se e quando l’ADS può effettivamente servire e di procedere alla nomina quando alla situazione di infermità si associa la necessità di provvedere a uno scopo preciso, che il ricorrente deve esporre nel ricorso tra le ragioni della domanda.
Dunque, la risposta alla domanda sub 1) è la seguente:
l’Ads si nomina solo quando serve.
Se, ad esempio, l’interessato (pur se infermo o disabile) può vedere curati i propri interessi, patrimoniali o personali, senza bisogno di un amministratore di sostegno (perché ha conferito, per tempo a persone di fiducia o a famigliari, una delega a ritirare la sua pensione o a operare sul conto corrente, o perché, trovandosi in ospedale, è necessario per l’urgenza comunque intervenire per la sua salute e la sua vita anche a prescindere dal consenso informato), non si propone alcun ricorso al Giudice tutelare.
Può essere nominato un AdS quando l’interessato non può più compiere da solo o compirebbe a suo danno – a causa della sua infermità – sia atti di gestione ordinaria (es. ritirare la pensione, prelevare somme dal conto corrente, pagare l’affitto o le utenze domestiche, ecc) o di gestione straordinaria del patrimonio (vendere la casa, investire o disinvestire titoli, accettare o rinunciare a una eredità, contrarre un mutuo ecc) sia atti di cura della persona (es. prestare o rifiutare il consenso informato per un intervento chirurgico, organizzare una assistenza personale, essere accolto in una struttura protetta, ecc).
E’ in ogni caso necessario l’ATTUALITA’ del problema, occorre cioè che la infermità o menomazione comportino per la persona l’impossibilità di provvedere ai propri interessi ora, in questa fase della sua vita e a causa di un’attuale (anche temporanea o parziale) infermità o menomazione, cosicché l’AdS possa offrire uno strumento utile per realizzare un obiettivo concreto e compiere, in nome e per conto del Beneficiario, atti o attività che altrimenti gli sarebbero preclusi.
L’ADS non può servire per rispondere a un bisogno futuro ed eventuale, non si può nominare ora un Ads solo per il timore di una infermità che ancora non sussiste e nella sola eventualità o nel timore che possa presentarsi.
La designazione per il futuro
Si può invece, ORA, DESIGNARE per il futuro il proprio AdS in vista di una eventuale propria futura incapacità; la designazione si fa con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e può essere revocata dall’autore con le stesse forme.
Il genitore, ad esempio, la può fare anche con testamento per il proprio figlio disabile (art. 408 cod civ).
2) Come si avvia il procedimento?
Il procedimento viene promosso con ricorso al G.T. del luogo in cui la persona ha la residenza (luogo di abituale dimora) o il domicilio (sede principale di affari e interessi).
Il modello del ricorso può essere scaricato da: http://www.tribunale.trieste.it/modulistica/ricorsoAmmSost.rtf
Può essere inoltrata anche solo una segnalazione al PM (Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio) il quale, dopo aver svolto proprie indagini sulle condizioni della persona, potrà presentare direttamente il ricorso al GT.
3) Chi puo’ proporre il ricorso al gt ?
Possono presentare il ricorso (art. 406 cod civ):
– lo stesso beneficiario (anche se sia minore, o sia stato già interdetto o inabilitato – nel quale caso dovrà essere anche promosso il giudizio di revoca dell’interdizione o inabilitazione vds art 720 cpc);
– il coniuge o la persona stabilmente convivente;
– i parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, cugini di primo grado);
– gli affini entro il secondo (es cognato/a, genero-nuora);
– il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato;
– il genitore del minore nell’ultimo anno della minore età (art. 405 comma 2 cod.civ);
– il PM;
– i responsabili dei servizi sanitari e sociali, sia pubblici che privati, direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona che siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ADS;
Domanda: Il volontario, il conoscente, l’amico, il vicino di casa, il funzionario della banca presso la quale il disabile/l’anziano ha il conto possono presentare il ricorso?
No, poiché non rientrano tra i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 406 cod civ ma un dovere di solidarietà sociale e di rispetto della persona può spingerli a segnalare il caso a uno dei soggetti legittimati a proporre ricorso al GT (ad esempio ai servizi sanitari o sociali) o direttamente al PM.
4) Come si propone il ricorso?
Il ricorso non richiede una particolare forma ed è esente dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per spese di giustizia (46 bis disp att cc) come sono esenti da costi le istanze successive; fanno eccezione le spese per l’eventuale documentazione successivamente richiesta: ad esempio una perizia di stima da allegare all’istanza di vendita di un immobile, o una perizia medico legale per valutare l’effettivo strato di infermità dell’amministrando.
Per le spese ordinarie si possono consultare le apposite informazioni.
Un modello di ricorso si può ritirare in cancelleria della volontaria giurisdizione (stanza 103 piano terra del Tribunale).
Il ricorso non richiede ai fini della sua ammissibilità l’assistenza di un avvocato; la presenza di un difensore per il beneficiario potrà essere richiesta nel corso del procedimento se il GT prospetta di adottare un decreto che preveda limitazioni alla capacità di agire del beneficiario stesso.
In tal senso si vedano le seguenti pronunce (Cass.10 ottobre 2006 n. 25366; Corte Cost 128/2007; Cass. n. 27268/2006)
Il ricorso deve comunque sempre indicare (art. 407 c.c.):
– le generalità del beneficiario;
– la sua dimora abituale (residenza o casa di riposo);
– il nominativo e il domicilio – se conosciuti – del coniuge, dei discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi;
– le ragioni per cui si chiede la nomina dell’AdS.
N.B.: E’ necessario offrire al GT le maggiori informazioni possibili sulle condizioni di vita e di salute, sul patrimonio del Beneficiario, sugli atti e le attività che devono essere compiuti dall’AdS; ciò permette al GT di avere, sin dal primo esame del ricorso, una prima conoscenza del caso e di poter elaborare un progetto di sostegno adatto al Beneficiario
Maggiori sono le informazioni, migliore è la partenza e più celere l’istruttoria del giudice:
è dunque opportuno indicare anche:
– le condizioni di salute del beneficiario (se del caso anche la sua storia clinica, il nome del medico di base, nomi dei medici che lo hanno in cura, il servizio territoriale assistenziale di riferimento);
– le condizioni di vita, la sua storia personale, le relazioni familiari e sociali;
– ogni informazione relativa ai redditi e al patrimonio (pensioni, sussidi, casa, risparmi, titoli ecc);
– gli interessi, le esigenze di protezione di cui ha bisogno;
– le richieste eventualmente già espresse;
– quale dovrebbe essere, a parere del ricorrente, l’oggetto dell’incarico da affidare all’Ads;
– quali atti dovrebbe utilmente compiere l’AdS;
– specificare le eventuali ragioni di urgenza.
E’ utile, e quasi sempre necessario, allegare:
– fotocopia del documento di identità del beneficiario;
– lo stato di famiglia attuale;
– certificato storico di famiglia del beneficiario (per consentire al giudice di valutare quali parenti sono ancora in vita e quali sentire);
– documentazione medica (es certificati, referti, esito dell’esame della commissione medica di valutazione della invalidità, relazioni cliniche, ecc).
NB: E’ opportuno anche indicare, ove sia già stata individuata, la persona disponibile ad assumere il ruolo di AdS.
E’ sempre INDISPENSABILE scrivere se il Beneficiario possa recarsi da solo in Tribunale ovvero se debba essere visitato a casa propria o nella struttura in cui si trova: il GT potrà così meglio organizzare il calendario delle udienze per l’audizione dell’interessato presso il proprio ufficio ovvero fuori, presso l’abitazione del beneficiario o il luogo di cura ove è accolto.
5) Cosa fa il giudice tutelare ?
Istruttoria e provvedimento
Il GT , dopo il deposito del ricorso fissa con decreto l’udienza per sentire il beneficiario, i familiari o parenti.
Il decreto viene comunicato dalla cancelleria al PM che interviene nel procedimento e al ricorrente e va, a cura dello stesso ricorrente, comunicato all’interessato e alle altre persone che il Giudice Tutelare ritenga di sentire all’udienza fissata.
Il decreto va notificato all’interessato – che viene invitato a nominare un difensore – quando il Giudice Tutelare prospetti la possibilità che il decreto stesso possa contenere limitazioni alla capacità di agire.
L’Audizione
Il Giudice Tutelare, all’udienza così fissata, sente direttamente il Beneficiario, nel luogo in cui questi si trova (abitazione o casa di cura a meno che non sia possibile sentirlo in tribunale); sente altresì i soggetti di cui all’art. 406 (gli stessi legittimati a proporre il ricorso), ma in caso di mancata comparizione provvede ugualmente.
Può assumere, se occorre, ulteriori informazioni di carattere sanitario (presso il medico curante o i servizi sanitari) o patrimoniale (presso istituti di credito) o personale (es convocando conoscenti, altri parenti), in relazione alla esigenza di conoscere la situazione del beneficiario.
Quando elabora il decreto di nomina il Giudice Tutelare tiene conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione del Beneficiario, dei suoi bisogni e delle sue richieste (art. 407 cod civ).
Il criterio seguito dal giudice è l’assunzione di tutte le informazioni e dei mezzi istruttori necessari e utili ad emettere un decreto di nomina dell’AdS coerente con le esigenze della singola persona.
Entro sessanta giorni (questo il termine non perentorio indicato dal legislatore che può essere rispettato contemperando l’urgenza del caso con il carico di lavoro) il GT emette il decreto motivato (art. 405 cod civ) che contiene:
– le generalità del beneficiario e dell’Ads;
– l’oggetto dell’incarico, la durata, gli atti che l’AdS ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza necessaria dell’AdS, i limiti delle spese che l’Ads può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, la periodicità con cui l’Ads deve riferire al GT dell’attività svolta e delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 cc).
Il criterio guida è la protezione della persona con il minimo possibile di limitazioni alla sua capacità di agire, in una prospettiva di valorizzazione individuale e di rimozione degli ostacoli alla cura, all’assistenza, alla completa e corretta e completa gestione del patrimonio, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione, che possono comportare anche limitazioni alla capacità di agire.
L’art. 409 ribadisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’AdS.
Il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Si noti dunque che quando all’AdS vengono conferiti poteri di rappresentanza esclusiva per determinati atti, significa che il beneficiario non può compiere validamente quegli stessi atti e se li compie essi sono invalidi e perciò annullabili (art. 412 cod civ).
Il decreto è sempre immediatamente efficace (art. 405 cc) e tale viene ritenuto anche il decreto emesso successivamente di modifica o integrazione di quello originario (ex art. 407 cod civ).
Il decreto di nomina dell’ads viene annotato in un apposto registro dal cancelliere, il quale deve anche comunicarlo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell’atto di nascita del Beneficiario.
Se il decreto di nomina dell’ads contiene limitazioni alla capacità di disporre di beni immobili viene annotato all’Ufficio tavolare.
Il decreto può essere in ogni tempo modificato o integrato; il Giudice Tutelare su istanza dell’Ads o dello stesso Beneficiario può prevedere il compimento di atti non previsti nell’originario decreto o togliere atti previsti ma rivelatisi non adeguati (art. 407 cc).
Contro il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione (art. 720 bis cpc).
6) Come viene scelto l’ads?
I criteri che il Giudice Tutelare segue per scegliere chi nominare ads sono la tutela della persona, il rispetto della sua volontà, dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e il principio di solidarietà anche familiare.
L’art. 408 cod.civ stabilisce che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta il giudice preferisce, ove possibile:
– il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente;
– il padre, la madre, il figlio,il fratello o la sorella;
– il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Il Giudice quando ne ravvisa l’opportunità e, nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea ovvero uno dei soggetti (persone giuridiche, enti pubblici, associazioni o fondazioni) al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
NON possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario
6) Che doveri ha l’ads?
L’AdS deve innanzitutto leggere con attenzione il decreto di nomina e attenersi all’attività indicata nel decreto che ne delimita puntualmente i poteri e i doveri; deve avere cura della persona del beneficiario, tener conto dei suoi bisogni ed esigenze; deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere (sempre che il beneficiario sia in condizioni di salute che gli consentono di recepire l’informazione) e il GT in caso di dissenso con il beneficiario.
L’AdS, inoltre, deve:
– presentare una relazione scritta (depositandola in cancelleria) sulle condizioni di vita, personali e sociali del beneficiario allegando, di regola, un rendiconto con le principali voci di entrata e di spesa; la relazione va presentata secondo la frequenza stabilita dal giudice tutelare nel decreto di nomina (con cadenza semestrale oppure annuale);
– promuovere l’intervento del GT per le opportune modifiche del decreto e segnalare ogni mutamento nelle condizioni di vita o ogni bisogno che possano rilevare ai fini della modifica del decreto, di una attenta gestione delle esigenze del beneficiario, o ai fini della stessa chiusura del procedimento;
– chiedere la revoca dell’AdS per superamento delle menomazioni o infermità che l’hanno giustificata o la cessazione dell’AdS per morte del Beneficiario;
– consegnare i beni e presentare il conto finale della amministrazione dopo la cessazione dell’incarico.
L’AdS può essere nominato in via provvisoria o a tempo indeterminato, può anche essere nominato per un solo determinato atto. Se è nominato a tempo indeterminato dura in carica dieci anni (salvo che si tratti del coniuge, o stabilmente convivente, ascendenti o discendenti, che durano in carica senza limiti di tempo).
7) All’ads spetta un compenso?
La legge prevede che ’ufficio di AdS sia gratuito (art. 379 richiamato dall’art. 411 cod civ) ma prevede anche che il giudice tutelare possa liquidare un’equa indennità in considerazione della entità del patrimonio e della difficoltà della amministrazione.
Nella prassi si è soliti valorizzare la professionalità di colui che svolge l’incarico (sia egli avvocato o praticante o collaboratore di uno studio legale o notarile o commercialista, ecc) e liquidare una indennità.
L’entità del compenso varia in relazione alla attività svolta e alla entità del patrimonio del beneficiario, ma viene assunto, per prassi, come criterio di quantificazione quello offerto dalle tabelle di liquidazione degli onorari degli avvocati previste per le attività stragiudiziali.
Le spese per prestazioni professionali specifiche (che si hanno quando l’AdS si rivolga a un professionista o chieda di svolgere nell’interesse del beneficiario la sua specifica professione (assumendo a tal fine un preciso incarico professionale) vanno specificamente e previamente autorizzate dal GT.
L’Ads può chiedere di essere esonerato solo se il compito risulti soverchiamente gravoso e vi sia altra persona idonea a sostituirlo (art. 383 richiamato dall’art. 411).
L’AdS può essere rimosso se si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell’adempimento dei suoi compiti o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela.
Egli può essere chiamato a rispondere per i danni subiti dal beneficiario a causa della negligenza nell’esercizio delle sue funzioni secondo le norme del mandato.