Nata a Rieti il 10 ottobre 1947, dottore in giurisprudenza direttore di sezione dell’A.N.A.S dal 16/9/71 al luglio 1982, consigliere dei Tribunali Amministrativi Regionali dal 1982 presso il TAR Piemonte, il TAR Toscana e poi presso il TAR Lazio, prima sezione, presidente della sez, II del TAR Sardegna dal 9/2/2004 al 9/1/2008, presidente sezione Tar Lazio dal 9/1/2008 al 1/8/2010, data del collocamento a riposo.
Consigliere giuridico presso il Ministero dell’Ambiente dal 9/11/92 al 28/2/1993.
Presidente del Collegio arbitrale di disciplina presso l’IACP di Roma dal 8 luglio 1997 a scadenza incarico; dal 2010 membro del Comitato di garanzia del Comitato Nazionale italiano per la manutenzione, organismo di certificazione dei sistemi di qualità delle aziende.
QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO – (disponibile dal 15.4.2014)
Beneficiario dell’amministrazione di sostegno e documenti di identità scaduti
Amministratore di sostegno e D.P.R.445/2000 in materia di autocertificazione
La prima parte di questo breve intervento è scaturita dalla recente lettura di un episodio di cronaca.
In estrema sintesi un soggetto in stato vegetativo, titolare di un conto bancario, rischia di vedere il proprio conto chiuso perché non in regola con le norme antiriciclaggio.
il documento d’identità del titolare, necessario secondo le prescrizioni del D.lgs n.56/2004, risultava scaduto e la sorella, già amministratore di sostegno con regolare nomina, si è imbattuta nelle vicissitudini di un rinnovo del documento presso l’Ufficio dell’Anagrafe di Milano. Gli uffici gli hanno richiesto foto a colori e soprattutto non “datate” del soggetto per poter rinnovare il documento . La sorella amministratore si è in un primo tempo rifiutata di fotografare il soggetto debole nelle condizioni attuali, ma nonostante le rassicurazioni del giudice tutelare sulla inutilità dei documenti richiesti dalla Banca, alla fine sembrerebbe che la burocrazia abbia vinto.
Ora la finalità prevalente del documento d’identità , la cui definizione è ora sancita dall’art. 1del DPR 445/2000 , è quella di dimostrare l’identità personale del suo titolare e tale fine non è riservato solo alla carta d’identità, ma ad ogni altro documento fornito di fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione competente. Stabilisce, infatti, l’art. 35 che lo stesso può essere sempre sostituito da un “ documento di riconoscimento equipollente” ed il secondo comma ne elenca le tipologie ( tralasciando quelle meno attinenti -tipo patente nautica porto d’armi e simili)tra cui potrebbero essere utilizzati il libretto di pensione, la carta nazionale dei servizi, o il passaporto se esistente.
Il problema non si dovrebbe porre se il giudice tutelare, nell’esercizio dei suoi ampi poteri, avesse attribuito all’amministratore nel decreto di nomina, in caso di amministrazione cd inabilitante, il potere di certificare in luogo dell’interessato gli elementi relativi alla sua identità personale .
Ma una soluzione al problema relativo all’obbligo di esibizione di un documento, in assenza di specifica attribuzione del relativo potere, può essere rinvenuta nell’ultimo comma dell’art.45 dello stesso testo di legge, se letto in combinato con l’art. 4 punto 2 e con il successivo art.5 .
Stabilisce infatti l’art. 45, terzo comma, che “ Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio”.
Dispone l’art. 4 regolante l’impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione che “ la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute … può essere resa dal coniuge o in sua assenza dai figli, o in mancanza di questi da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado…”
Prescrive infine l’art. 5 che “ se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o curatela ,la dichiarazione od i documenti previsti nel.. testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.”
Queste le norme a disposizione per tentare di scalfire gli impedimenti di una amministrazione pubblica o di un’ente pubblico o privato soffocati dalla burocrazia.
Cominciamo dall’ultima possibilità. La norma, disciplinando le ipotesi di rappresentanza legale, testualmente si riferisce solo alle fattispecie dell’interdizione e dell’inabilitazione laddove cita la tutela o la curatela.
Ma il testo unico è antecedente rispetto alle sostanziali modifiche introdotte dalla legge sull’amministrazione di sostegno , che ha variato anche in parte gli istituti comportanti tutela o curatela.
L’istituto , già delineato dal legislatore come uno strumento agile malleabile e direi flessuoso rispetto alla rigidità castrante delle vecchie figure, è stato arricchito, come hanno ampiamente dimostrato tutti gli interventi che hanno preceduto queste mie osservazioni, da una cospicua e
variegata mole di giurisprudenza, confermata quasi sempre da essenziali pronunce della cassazione e della corte costituzionale.
Anche in tema di prescrizione, fattispecie caratterizzata dalla tassatività delle relative disposizioni, come illustrato dalla relazione dell’avvocato Tarantino, si riscontrano condivisibili aperture.
A maggior ragione, anche in considerazione della scansione temporale delle due leggi, potrebbe essere compresa tra le fattispecie previste dall’art. 5 anche l’amministrazione di sostegno quanto meno nelle ipotesi in cui il relativo decreto di nomina attribuisca ampi poteri di rappresentanza .
Nel caso in cui la tesi di una interpretazione adeguatrice della norma fosse condivisa, non vi sarebbero problemi a che l’amministratore sia abilitato a presentare direttamente alle amministrazioni e quindi anche agli enti di diritto pubblico le dichiarazioni od i documenti previsti dalla legge sulla semplificazione.
in subordine la dichiarazione in calce al documento scaduto potrebbe essere firmata dai soggetti indicati dall’art. 4 n, 2 , certamente in caso di ragioni di salute impedienti; la stessa norma , se letta alla luce delle disposizioni della convenzione sulla disabilità e delle norme sopravvenute sulla amministrazione di sostegno ‘, che hanno superato il concetto di “ impedimento dovuto a ragioni di salute” per sostituirlo con quello di “ persone in tutto od in parte non autonome” potrebbe però garantire ai soggetti indicati nella norma ( coniuge, figli o parenti di un certo grado) il potere di sottoscrivere la dichiarazione relativa alla mancanza di variazioni dei dati contenuti in un documento scaduto rispetto alla data di rilascio.
Il documento cardine risolutivo della questione resta però il decreto di nomina dell’amministratore.
Se il GT indica tra i poteri attribuiti allo stesso anche quelli di certificare i dati relativi all’identità del beneficiario, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente pubblico o privato dovrebbero considerare sufficiente la disposizione del decreto, che rappresenta “ la legge del caso concreto” come tale da ritenersi prevalente su tutte le disposizioni gerarchicamente subordinate , quali regolamenti, direttive o circolari che dispongano in senso difforme.
Quanto alla seconda parte dell’intervento, relativa all’autocertificazione ed ai problemi connessi a carico dell’amministratore di sostegno si può brevemente osservare quanto segue.
Il testo unico sulla semplificazione contiene all’art. 1 la definizione del “certificato” consistente nel “ documento rilasciato da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”
L’interessato può sottoscrivere un documento e produrlo in sostituzione del certificato ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) o può sottoscrivere un documento concernente stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza ( dichiarazione sostitutiva di notorietà) .
Ora per poter rispondere al quesito sui limiti entro cui l’amministratore di sostegno possa ricorrere a tali strumenti nel corso della sua attività è opportuno rammentare che la più accorta dottrina ha sempre sostenuto che le certificazioni non sono preordinate alla prova, ma alla circolazione sostanziale delle certezze.
Sono, in altri termini, atti di certezza legale destinati ad operare nel rapporti sostanziali e tesi a dichiarare una qualità che esiste, non a crearne attraverso un accertamento.
Le certezze pubbliche sono in altri termini forme di sicurezza circa eventi che rendono sicuri o più agevoli rapporti economici e sociali all’esito di un procedimento dichiarativo. Nel corso del procedimento si ha dapprima l’acquisizione di determinati fatti e successivamente la dichiarazione degli stessi.
Dopo il testo unico sulla semplificazione l’interessato può effettuare la dichiarazione senza dover ricorrere al rilascio del documento da parte dell’amministrazione.
L’amministratore di sostegno , nei limiti dei poteri di gestione attribuitigli dal decreto di nomina può dunque a mio parere procedere a qualunque tipo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del TU), poichè tale attività non implica alcuna modificazione sostanziale rispetto a fatti già in precedenza acclarati dalla pubblica amministrazione. In casi di urgenza lo stesso può anche travalicare eventuali limiti fissati nel decreto salva la ratifica da parte del giudice tutelare, rammentando che solo le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono perseguibili penalmente .
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono ugualmente essere utilizzate dall’amministratore in qualità di interessato, nei limiti dei poteri attribuiti allo stesso.
I soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive sono testualmente tutte “le pubbliche amministrazioni ed i concessionari di pubblici servizi”. Nella seconda fattispecie non può essere ostativa all’utilizzazione della forma di semplificazione la natura soggettiva del concessionario, che può anche non essere ente di diritto pubblico, ma avere struttura privatistica.
In conclusione va espressa una considerazione in merito alla generalità dei problemi affrontati.
Tutti possono essere ovviati se il giudice tutelare specificherà nell’atto di nomina , compatibilmente con la condizione del futuro beneficiario e con le esigenze della sua tutela più o meno estesa, in modo esplicito quali potranno essere i poteri del nominato . Ad esempio se lo stesso estendesse l’applicazione delle norme sulla semplificazione documentale anche ai rapporti con le banche o con soggetti dotati di personalità giuridica privata , l’amministratore si potrebbe limitare ad esibire copia del decreto e, se non in contrasto con specifiche norme penali i destinatari dovrebbero disapplicare eventuali direttive interne, circolari o disposizioni applicative, avendo il decreto la forza di legge del caso concreto.