Nata a Fiano Romano nel 1956, assunta in Poste Italiane nel 1988, da quando Poste Italiane ha assunto l’attuale assetto di Società per azioni, è stata applicata presso la Divisione Bancoposta dove nella prima fase dell’attività lavorativa, si è occupata del passaggio dalla normativa di tipo pubblicistico a quello di tipo privatistico con specifico riferimento ai servizi bancari.
Attualmente è applicata presso la Funzione Compliance di Bancoposta – Normativa bancaria e Sistemi di pagamento (la Compliance è la funzione che verifica la Conformità delle normative e processi aziendali alla normativa nazionale ed europea). Presso tale Funzione esamina e predispone i contratti, predispone le linee guida per la corretta applicazione della normativa relativa alla Trasparenza Bancaria emanata dalla Banca d’Italia, fornisce indicazioni per la soluzione delle problematiche normative.
QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO – (disponibile dal 15.4.2014)
In Poste Italiane gli impatti maggiori dell’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno si riconducono principalmente ai servizi di Bancoposta in quanto destinati alla gestione del patrimonio.
Inoltre, come cercheremo di illustrare, i rapporti di Bancoposta intestati ad un soggetto beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno, presentano particolarità gestionali, normalmente non rinvenibili in altri rapporti intestati a persone fisiche (sottoposti a forme di tutela o no).
Diverso invece è stato l’impatto sui Servizi Postali che vede interessato l’Amministratore di sostegno limitatamente alla gestione della corrispondenza ,diretta al soggetto beneficiario dell’Istituto; corrispondenza che, attraverso il servizio “Seguimi”, attivabile con la sottoscrizione dello specifico contratto, può essere recapitata ad un indirizzo diverso da quello a cui è normalmente diretta.
Riguardo, invece, alle comunicazioni relative ai rapporti di Bancoposta, sarà l’Amministratore di Sostegno che comunicherà a Poste Italiane l’indirizzo che gli è più comodo per ricevere dette comunicazioni.
Il mio intervento è principalmente rivolto ad illustrare gli aspetti gestionali dei rapporti Bancoposta (tipicamente conti correnti e libretti di Risparmio Postale) intestati ai beneficiari dell’Amministrazione, essendo le disamine giuridiche esaminate più compiutamente dagli altri illustri relatori presenti Convegno.
Preliminarmente va osservato che Bancoposta ha recepito le norme sull’istituto dell’Amministrazione di Sostegno tenendo presente che il beneficiario dell’Istituto conserva la capacità di agire e che necessita di assistenza nella gestione delle proprie necessità perché privo, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Nel recepire le norme quindi si è tenuto in considerazione che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), non interdittiva, modulabile in relazione ai singoli casi e non standardizzata.
Tenendo presente lo spirito del sistema normativo introdotto nel 2004, sono le indicazioni contenute nella sentenza di nomina emessa dal Giudice che rilevano ai fini della definizione dell’operatività che su un determinato rapporto avranno o potranno avere sia il soggetto destinatario dell’amministrazione di sostegno che l’amministratore di sostegno.
La nostra esperienza ci porta a ritenere che la corretta individuazione dei poteri dispositivi rappresenta uno degli aspetti più delicati per i rapporti della specie.
Principalmente abbiamo avuto modo di verificare che si presentano le seguenti casistiche:
1. L’Amministratore affianca l’Amministrato nella gestione del rapporto
In questo caso si pone il problema di come debba essere tradotto “l’affiancamento” nell’operatività del rapporto ovvero se debba essere prevista la firma congiunta (amministrato e amministratore) ovvero disgiunta.
2. L’Amministratore e l’Amministrato gestiscono insieme il rapporto
Qualora il Decreto di nomina prevede che il patrimonio sia gestito insieme dai due soggetti l’operatività non può che essere a firma congiunta.
3. L’Amministrato non opera ed opera esclusivamente l’Amministratore
In tale caso, le criticità potrebbero insorgere nell’individuazione dei limiti entro i quali l’Amministratore di Sostegno può agire.
4. L’Amministrato ha autonomia nel compimento di alcuni atti relativi alla gestione del patrimonio (ad es può prelevare piccole somme )
In questa situazione si rende necessario individuare i limiti entro i quali può operare il beneficiario dell’Amministrazione (possibilità di prelevare o di effettuare le sole operazioni eventualmente previste nel Decreto, con conseguente inibizione di altre operazioni) ed individuare le attività dispositive che l’Amministratore può compiere. Dalle principali casistiche sopra evidenziate abbiamo potuto verificare che eventuali limiti all’operatività, ed in particolare quello relativo all’utilizzo della “firma congiunta”, implica nella maggior parte dei casi la necessità di consentire l’operatività sul rapporto esclusivamente presso lo sportello postale dove è stato aperto il rapporto e dove è possibile procedere al controllo dei poteri di firma dei due soggetti (Amministrato e Amministratore) attraverso il cd “cartellino firme” che è il documento dove sono riportate le firme dei soggetti autorizzati ad operare sui conti ed annotati i loro eventuali “limiti”.
Lo scenario appena descritto, riconducibile soprattutto ad un’ operatività di tipo “congiunto”, sicuramente, per il solo fatto che occorre recarsi, anche per il prelievo, allo sportello postale dove è stato aperto il conto, non rappresenta la situazione migliore per lo snellimento dell’operatività.
Diverso è il caso in cui il provvedimento del Giudice non pone limiti all’operatività dell’Amministratore che consente quindi di porre in essere dei controlli di tipo “informatico o di sistema” che consentono l’operatività sia presso tutti gli Uffici Postali sia attraverso le apparecchiature automatiche (ATM) .
In ambito Bancoposta ciò è possibile attraverso la carta Postamat che consente appunto di operare presso tutti gli Uffici Postali ( ad es effettuare bonifici, postagiro, oppure prelevare presso gli ATM Postali ed anche Bancari in Italia e all’estero).
E’ indubbio che la possibilità, introdotta pochi anni fa, di rilasciare la carta Postamat intestata agli Amministratori di Sostegno, ha rappresentato un notevole snellimento nell’operatività sui conti correnti in questione, in quanto con la Postamat l’Amministratore di Sostegno effettua le transazioni tipiche di un conto corrente..
Tuttavia il rilascio della carta Postamat è inibito nel caso di conti a firma congiunta o di conti per i quali, il provvedimento di nomina, prevede limiti di importo per le operazioni o l’operatività è limitata solo a determinate operazioni (ad es i bonifici per il pagamento della retta dell’Istituto presso il quale è assistito il soggetto beneficiario dell’Amministrazione). I vari e possibili scenari che sono stati descritti (come ad esempio definire l’affiancamento e i limiti di operatività) richiedono spesso di acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti dal Giudice.
Allo stato attuale Poste non consente per i conti della specie di poter operare attraverso il servizio di Home Banking Bancoposta On line.
E’ invece possibile per l’Amministratore di sostegno, richiedere l’invio on line delle comunicazioni periodiche del conto (estratto conto e Documento di Sintesi).
In conclusione Poste Italiane ha recepito la normativa cercando di adottare accorgimenti, quali quello di richiedere un provvedimento di maggior dettaglio al Giudice Tutelare, che consentono sia l’operatività dell’Amministratore di sostegno sia di agevolare l’operatività di persone aventi parziale capacità di agire e alle quali il sistema normativo ha inteso garantire dignità, non dando per scontato che l’unico soggetto autorizzato ad amministrare il patrimonio sia l’Amministratore di Sostegno ed in ultima analisi non precludendo all’assistito, in assoluto, la gestione del patrimonio.
In tale ottica può esserci, almeno nella fase iniziale, un rallentamento nell’operatività, ma ciò è dovuto alla necessaria presenza di presidi volti a tutelare sicuramente il soggetto sottoposto all’amministrazione ma anche a garantire il corretto operare dei soggetti interessati presso Poste Italiane.