L’art. 379 c.c., applicabile anche all’amministrazione di sostegno in virtù del rinvio operato dall’art. 411 c.c., dispone che l’amministratore di sostegno può, in ragione di alcune circostanze, farsi coadiuvare da una o più persone nell’esercizio del suo ufficio – Trib. Varese 7/12/2011
Nel caso di specie, i servizi sociali avevano chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una signora affetta da alcune patologie che non le consentivano più di essere autosufficiente. La stessa, che risiedeva presso una casa di cura, durante l’audizione con il giudice tutelare esprimeva il desiderio di poter mantenere il rapporto con il proprio cane affidandolo alle cure della sua migliore amica; in particolare la signora chiedeva al giudice di assicurarsi che l’amica si facesse carico delle necessità dell’animale e lo portasse in visita presso la casa di cura dove lei risiedeva.
Il giudice, non potendo nominare l’amica amministratrice di sostegno poiché difettava delle conoscenze professionali richieste nel caso specifico a causa delle numerose proprietà della beneficiaria, ha assegnato alla stessa il ruolo di “ausiliaria dell’amministratore di sostegno”, con il compito di prendersi cura dei bisogni materiali del cane e portarlo periodicamente in visita alla padrona all’interno della casa di cura, riservando invece all’amministratore di sostegno articolati poteri di assistenza e rappresentanza della beneficiaria per la gestione del patrimonio.
Il giudice ha in tal modo valorizzato il desiderio espresso dall’anziana di continuare ad avere un rapporto con il proprio cane, in coerenza con la considerazione che si deve avere per le richieste e i bisogni del beneficiario.